Art. 1) È costituita un’associazione denominata “ASSOCIAZIONE PREZIOSA – PREVENZIONE PROMOZIONE SALUTE O.N.L.U.S.”.
L’Associazione, agli effetti fiscali, assume la qualifica di Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale adottandone l’acronimo “ONLUS” nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, in conformità al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
Art. 2) L’Associazione ha sede in Torino. Il trasferimento della sede legale all’interno del comune non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
Art. 3) L’Associazione non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e si propone di promuovere la salute attraverso l’attività di informazione, prevenzione, educazione e formazione dei cittadini e degli operatori, dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. In particolare, l’Associazione mira a sviluppare, in sinergia con professionisti, istituzioni ed altri enti, una health literacy (alfabetizzazione della salute), al fine di sollecitare l’attenzione dei cittadini alla tutela della propria salute, anche attraverso l’educazione al rispetto dell’ambiente, oggi considerato tra i più importanti determinanti di salute, rendendoli più consapevoli e responsabilizzati attraverso un’adeguata informazione ed educazione a tutte le età, una formazione continua dei professionisti e un’attenta sensibilizzazione dei soggetti che ricoprono ruoli politici e decisionali.
Per la realizzazione dei suddetti scopi, l’Associazione si propone in particolare di:
L’Associazione può svolgere la sua attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata, nell’ambito e nei limiti degli scopi statutari.
L’Associazione non svolgerà attività diverse da quelle indicate all’articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente, strumentale ed accessoria.
Art. 4) Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
Art. 5) I proventi con cui provvedere alla attività ed alla vita dell’Associazione sono costituiti:
ART. 6) I membri dell’Associazione si suddividono in:
L’ammissione è deliberata a maggioranza di voti dal Consiglio di Amministrazione, ed ha effetto dalla data della deliberazione. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.
Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare l’eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all’interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea. Quest’ultima delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa, che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione.
Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, né in caso di scioglimento dell’Associazione. La qualità di socio non è trasmissibile.
Art. 7) Gli associati, indipendentemente dalla categoria cui appartengono, hanno parità di diritti, compreso quello di voto.
Essi devono impegnarsi nell’interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l’Associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno emanati dal Consiglio di Amministrazione e la cui osservanza è obbligatoria per gli associati.
La partecipazione all’Associazione non può essere temporanea.
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti preso la sede legale dell’associazione, entro 10 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio di Amministrazione.
Art. 8) La qualità di associato deve risultare da dall’apposito libro degli associati tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.
Tale qualità si perde nei seguenti casi:
L’apertura di qualsiasi procedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all’interessato con lettera raccomandata.
La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l’hanno determinata.
Art. 9) Sono organi dell’Associazione:
Art. 10) L’assemblea degli associati deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l’anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, quando occorra, per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.
L’assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati.
Art. 11) L’assemblea è ordinaria e straordinaria. L’assemblea ordinaria:
L’assemblea straordinaria:
Art. 12) Le assemblee sono convocate con avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare spedito ad ogni associato a mezzo lettera, fax o messaggio di posta elettronica almeno sette giorni prima della data fissata.
L’avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione.
Art. 13) Hanno diritto di voto in assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto in assemblea e può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
L’assemblea è validamente costituita con la maggioranza dei soci e delibera con la maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l’assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti, qualunque sia il loro numero. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno voto.
Per le deliberazioni concernenti modifiche dello statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, nonché per quelle concernenti la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Le riunioni dell’assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
Verificandosi tali presupposti, l’assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.
Art. 14) L’Associazione è retta ed amministrata dal Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri.
Il Consiglio di Amministrazione è presieduto da un Presidente che assume anche la funzione di Presidente dell’Associazione.
Essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dall’assemblea degli associati, salvo il Consiglio di Amministrazione di prima nomina, nominato nell’atto costitutivo.
Non può essere nominato membro del Consiglio di amministrazione, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dall’art. 2382 del Codice Civile.
Art. 15) La carica di membro del Consiglio di Amministrazione è gratuita, salvo i rimborsi delle spese sostenute e salvi gli eventuali emolumenti previsti per lo svolgimento di specifiche attività, deliberati dall’Assemblea nel rispetto dei limiti di cui all’art. 10 comma 6 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e delle altre disposizioni di legge vigenti.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato con lettera da spedirsi almeno sette giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, mediante telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da inviarsi almeno quarantotto ore prima, contenente l’indicazione di data, ora, luogo della riunione e degli argomenti da trattare.
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i membri del Consiglio di Amministrazione in carica.
Le riunioni dell’assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza di almeno la metà dei membri del Consiglio di Amministrazione e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si redige apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
È fatto obbligo ai membri del Consiglio di Amministrazione di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione stesso. Qualora un membro del Consiglio di Amministrazione non partecipasse a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo o comunque, se inferiori, a quelle tenute nel corso di un intero esercizio sociale, è considerato dimissionario.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l’anno e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione.
Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dalla persona designata dagli intervenuti.
Art. 16) il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, compresi, fra gli altri, quelli di:
Il Consiglio di Amministrazione autorizza inoltre il Presidente a:
Art. 17) Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
Il Presidente presiede l’assemblea degli associati, convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo, ne cura l’esecuzione delle deliberazioni ed, inoltre, assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori dell’Associazione.
Art. 18) Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi componenti, su proposta del Presidente, uno o più Vice Presidenti, individuando il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento ed è dotato degli stessi poteri.
Art. 19) Il Segretario dura in carica tre anni, ed è rieleggibile.
A lui competono la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, che sottoscrive unitamente al Presidente e, se delegati dal Consiglio di Amministrazione, il coordinamento e l’organizzazione di tutta l’attività gestionale, esecutiva ed economica dell’associazione, nell’ambito delle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione e dall’assemblea, le operazioni di pagamento ed incasso sui conti correnti dell’Associazione, sempre nei limiti individuati dal Consiglio di Amministrazione.
Il Segretario partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Art. 20) Ove ritenuto necessario e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, l’Assemblea nomina un Organo di Controllo composto da tre membri, di cui almeno uno scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali, oppure un Organo di controllo monocratico, costituito da un Revisore Legale iscritto nell’apposito Registro.
L’Organo di controllo rimane in carica per tre esercizi e scade alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Si applica l’articolo 2399 del codice civile.
Art. 21) L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
Esso esercita inoltre il controllo contabile ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità dell’Associazione e attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle relative linee guida.
I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Delle proprie riunioni l’Organo di Controllo redige apposito verbale.
Art. 22) Ove ritenuto necessario e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, l’Assemblea nomina altresì il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L’incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all’Organo di controllo, a condizione che tutti i suoi membri siano iscritti nel Registro dei Revisori Legali.
Art. 23) L’esercizio finanziario si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.
Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione procederà alla redazione del bilancio d’esercizio da presentare per l’approvazione, unitamente al programma dell’attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, all’assemblea da convocarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Art. 24) Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, il Consiglio di Amministrazione procederà altresì alla redazione del bilancio sociale, da presentare per l’approvazione all’Assemblea nei termini di cui al precedente art. 23.
Art. 25) Dalla data dell’avviso di convocazione dell’assemblea, i bilanci e il programma verranno depositati presso la sede dell’Associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarli.
Art. 26) Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
Art. 27) L’Associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento dell’Associazione l’assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell’assemblea ciascuno dei membri del Consiglio di Amministrazione potrà chiedere all’autorità competente la nomina del o dei liquidatori.
Il patrimonio residuo verrà devoluto ad altra O.N.L.U.S. od a fini di pubblica utilità scelti dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall’assemblea, e comunque sentito l’Organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 28) Per quanto non previsto dal presente statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia di associazioni e di O.N.L.U.S.
Questo sito Web utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza durante la navigazione nel sito Web. Di questi, i cookie classificati come necessari vengono memorizzati sul tuo browser in quanto sono essenziali per il funzionamento delle funzionalità di base del sito web. Utilizziamo anche cookie di terze parti che ci aiutano ad analizzare e capire come utilizzi questo sito web. Questi cookie verranno memorizzati nel tuo browser solo con il tuo consenso. Hai anche la possibilità di disattivare questi cookie. Tuttavia, la disattivazione di alcuni di questi cookie potrebbe influire sulla tua esperienza di navigazione.